OGGETTO DELLA GARANZIA
 
In caso di cancellazione del viaggio da parte dell’Assicurato che sia conseguenza di circostanze imprevedibili al momento della prenotazione del viaggio determinate da eventi oggettivamente documentabili e certificabili, indipendenti dalla volontà dell’Assicurato e tali da comportare all’Assicurato l’impossibilità ad intraprendere il viaggio, l'Impresa si obbliga a rimborsare l'Assicurato, nei limiti ed alle condizioni previste dal presente contratto, un importo pari alla parte di danno non indennizzabile dalla polizza Annullamento Viaggio stipulata dall’Assicurato, a causa di scoperto contrattualmente previsto.



AMMONTARE DELL'INDENNIZZO

L’Impresa, a norma di polizza, liquiderà esclusivamente l’importo dello scoperto, risultante dalla polizza Annullamento Viaggio stipulata dall’Assicurato e applicato dalla Compagnia Assicuratrice per la determinazione dell’importo da liquidare.
L’Impresa provvederà a rimborsare l’Assicurato, solo dopo la presentazione completa della documentazione richiesta necessaria alla valutazione del sinistro fermo restando che il rimborso è subordinato esclusivamente alla definizione e pagamento del sinistro senza riserve da parte della Compagnia Assicuratrice che garantisce la copertura “Annullamento del viaggio” relativamente al viaggio acquistato dall’Assicurato.
Resta inteso che indipendentemente dall’importo effettivamente rimborsato all’Assicurato dalla Compagnia della polizza Annullamento Viaggio, l’impresa rimborserà comunque un importo pari allo scoperto che sarebbe stato applicato secondo la normativa della polizza Annullamento Viaggio e comunque entro il limite di € 2.500,00.






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