A chi si rivolge
Queste Condizioni Aggiuntive sono rivolte ai Tour Operator sensibili alla tutela della propria attività professionale e dei propri clienti in viaggio.

Cosa offre
Queste condizioni aggiuntive alla polizza di RC Professionale offrono la copertura di importanti aree di rischio non incluse normalmente nelle condizioni standard e che vanno a tutelare il Tour Operator coprendolo appieno nei rischi derivanti dallo svolgimento dell'attività professionale.


Elenco delle Condizioni Aggiuntive disponibili:

A - Denaro e preziosi
A deroga delle norme che regolano l’assicurazione di responsabilità civile e ferme le altre condizioni di polizza, l’assicurazione comprende la responsabilità per i danni subiti dai consumatori a seguito di smarrimento, distruzione, deterioramento o sottrazione di denaro, preziosi, voucher o titoli di viaggio.

B - Escursioni facoltative
Premesso che l’Assicurato nei propri cataloghi ed in tutto il materiale informativo distribuito ai consumatori pubblicizza la possibilità di prenotare ed usufruire in loco di escursioni organizzate da terzi, la garanzia di polizza viene estesa anche a quanto l’Assicurato sia tenuto a pagare a sensi di legge per i danni subiti dai consumatori in relazione alle suindicate escursioni locali, quando il relativo prezzo viene pagato ad incaricati dell’Assicurato stesso oppure all’organizzatore locale.
Rimane fermo il diritto della Società di agire in rivalsa nei confronti del fornitore locale o di altri soggetti eventualmente responsabili, con l’esclusione dei dipendenti ed accompagnatori dell’Assicurato, salvo il caso di comportamento doloso degli stessi.

C - Prestazione in proprio
A deroga delle norme che regolano l’assicurazione di responsabilità civile, l’assicurazione comprende la responsabilità derivante all'Assicurato dall’utilizzo da parte dei consumatori di mezzi di trasporto non a motore di proprietà o in gestione dell’Assicurato.

D - Perdite pecuniarie
La presente estensione di garanzia copre le maggiori spese incontrate dall’Assicurato, quando a seguito di caso fortuito o di casi di forza maggiore (ad esempio: rottura aeromobili, scioperi, eventi naturali) lo stesso presti rimedi utili al soccorso del Consumatore al fine di consentirgli la prosecuzione del viaggio originariamente programmato anche se ciò sarebbe escluso dalla sua Responsabilità Civile (vedi l'Articolo 46 del Codice del Turismo: "Esonero di responsabilità").
Per evento si intende una stessa causa di danno che perduri non oltre 72 ore.
Sono risarcibili solamente le spese straordinarie di trasporto, vitto e alloggio, al netto dei costi risparmiati per i servizi non prestati, fino alla concorrenza di € 10.000,00 per evento e di € 333,33 per Consumatore coinvolto nel singolo evento , con un limite massimo per ciascun periodo assicurativo annuo di € 50.000,00.

Esclusioni
L’Assicurazione non comprende le maggiori spese incontrate in conseguenza di ritardi di mezzi di trasporto inferiori alle 6 ore rispetto all’orario programmato, né i reclami conseguenti a fatti avvenuti o a scioperi programmati con un anticipo di 48 ore rispetto alla partenza del viaggio organizzato, oppure conseguenti a mancato funzionamento di sistemi informativi (hardware o software).