A chi si rivolge
Per stimolare il Viaggiatore a prenotare la sua vacanza con un certo anticipo e senza il timore di perdere i suoi soldi in caso di rinuncia al viaggio, viene proposta dalla maggior parte dei Tour Operator, in forma automatica o facoltativamente, l’Assicurazione contro le spese di annullamento viaggio.

Cosa offre
Questa polizza rimborsa al Viaggiatore che rinuncia alla partenza le eventuali penalità che l’Organizzatore deve applicare in base alle condizioni del contratto di viaggio.
   
Condizioni generali dell'Assicurazione Annullamento Viaggio
La garanzia copre le penalità di annullamento addebitate dall’Organizzatore del viaggio entro la percentuale massima prevista dalle condizioni generali di partecipazione al viaggio, fino alla somma totale del contratto.
La garanzia decorre dalla data di iscrizione al viaggio, dura fino all'inizio del viaggio stesso, ed è operante esclusivamente se il Viaggiatore è impossibilitato a partecipare al viaggio per ogni motivo imprevedibile e non a conoscenza dell'assicurato al momento dell'acquisto del viaggio, purché documentabile.

Esclusione
L’assicurazione non è valida se al momento dell’adesione già sussistono le condizioni o gli eventi che determinano l’annullamento del viaggio.
L’assicurazione non copre gli annullamenti derivanti da: malattie croniche, neuro psichiatriche, nervose e mentali.

Franchigie
In base alla polizza scelta, l'assicurato può ricevere l'intero ammontare del costo del viaggio (100% di rimborso) oppure vedersi detratta una franchigia variabile secondo le condizioni contrattuali di polizza (con un massimo del 20%).



Annullamento Viaggio a seguito di ritardata partenza (Garanzia Aggiuntiva)
L’Impresa rimborserà all’Assicurato il 75% della quota di partecipazione al viaggio (escluse le quote di iscrizione/spese di apertura pratica, le tasse aeroportuali rimborsabili, i visti e i premi assicurativi), qualora l’Assicurato decida di non partecipare al viaggio stesso in seguito ad un ritardo del volo di partenza di almeno 8 ore complete.
L’assicurazione interviene in caso di ritardo del volo, nel giorno della partenza, calcolato sulla base dell’orario ufficiale comunicato al viaggiatore con il foglio notizie o con il fax di convocazione dovuto a motivi imputabili alla Compagnia aerea o al Tour Operator o a cause di forza maggiore quali scioperi, intasamenti aeroportuali, o tempo inclemente.