

RIMBORSO SPESE MEDICHE
OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE:
Nel limite dei massimali per Assicurato indicati nella scheda di polizza verranno rimborsate le spese mediche accertate e documentate sostenute dall’Assicurato, durante il viaggio, per cure o interventi urgenti, non procrastinabili e imprevedibili, manifestatesi durante il periodo di validità della garanzia.
La garanzia comprende le:
• spese di ricovero in istituto di cura; • spese di intervento chirurgico e gli onorari medici in conseguenza di malattia o infortunio;
• spese per le visite mediche ambulatoriali, gli accertamenti diagnostici ed esami di laboratorio (purché pertinenti alla malattia o all’ infortunio denunciati) entro il limite di euro 2.500;
• spese per i medicinali prescritti dal medico curante in loco (purché pertinenti alla malattia od infortunio denunciati) entro il limite di euro 2.000;
• spese mediche sostenute a bordo di una nave entro il limite di euro 2.500;
• spese per cure dentarie urgenti, solo a seguito di infortunio, fino a € 200,00 per Assicurato;
• spese di trasporto dal luogo del sinistro fino all’istituto di cura più vicino, fino ad € 20.000.
Resta comunque a carico dell'Assicurato, che dovrà provvedere a pagarle direttamente sul posto, l'eventuale eccedenza ai massimali previsti in polizza e le relative franchigie.
Per gli importi superiori a € 1.000,00 l’Assicurato deve richiedere preventiva autorizzazione da parte della Centrale Operativa.
Le spese mediche sostenute in Italia per i soli casi di infortuni verificatisi durante il viaggio saranno rimborsate nel limite di € 1.000,00, purché sostenute entro 30 giorni dalla data di rientro.
Sono sempre comprese in garanzia le prestazioni Trasporto Sanitario Organizzato di cui all’art. 4.10 e Rientro del Viaggiatore Convalescente di cui all’art. 4.16.

Per ogni sinistro verrà applicata una franchigia assoluta di € 70,00 che rimane a carico dell'Assicurato, tranne nei casi di Ricovero ospedaliero e Day Hospital per i quali nessuna franchigia verrà applicata.
Per i sinistri con importo superiore ad € 1.000,00 in caso di mancata autorizzazione da parte della Centrale Operativa, verrà applicato, uno scoperto pari al 25% dell’importo da rimborsare con un minimo di € 70,00.
Resta inteso che per gli importi superiori ad € 1.000,00 nessun rimborso sarà dovuto qualora l’Assicurato non fosse in grado di dimostrare l’avvenuto pagamento delle spese mediche sostenute tramite Bonifico bancario o Carta di credito.

Oltre alle esclusioni previste dalle Norme comuni alle garanzie sono escluse le spese per cure fisioterapiche, infermieristiche, termali, dimagranti e per l'eliminazione di difetti fisici congeniti; le spese relative ad occhiali, lenti a contatto, protesi ed apparecchi terapeutici e quelle relative ad interventi o applicazioni di natura estetica.
L’assicurazione non è operante per le spese sostenute per le interruzioni volontarie di gravidanza nonché per le prestazioni e le terapie relative alla fecondità e/o sterilità e/o impotenza.
Sono inoltre escluse le spese nel caso l'Assicurato non abbia denunciato alla Centrale Operativa l'avvenuto ricovero (compreso il Day Hospital) o prestazione di pronto soccorso; Qualora l’Assicurato intendesse avvalersi di strutture ospedaliere/medici che non fanno parte della Rete Convenzionata dell’Impresa l’esborso massimo di Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. non potrà superare l’importo di € 300.000,00 fermo restando il limite del massimale indicato in polizza. In Italia, qualora l’Assicurato si avvalga del Servizio Sanitario Nazionale la garanzia varrà per le eventuali spese o eccedenze di spese rimaste a carico dell’Assicurato.
La garanzia Spese Mediche è operante per un periodo non superiore a 110 giorni complessivi di degenza ospedaliera.
Resta inteso che al verificarsi di una delle fattispecie previste nel quarto e nel quinto capoverso dell’art. 4.28, nessuna ulteriore richiesta relativa alle spese mediche sarà presa in carico dall’Impresa.