Capitolo 1_SPESE MEDICHE 
OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE: Nel limite dei massimali per Assicurato indicati nella scheda di polizza verranno rimborsate le spese mediche accertate e documentate sostenute dall’Assicurato, durante il viaggio, per cure o interventi urgenti, non procrastinabili e imprevedibili, manifestatesi durante il periodo di validità della garanzia.
La garanzia comprende le:
• spese di ricovero in istituto di cura;
• spese di intervento chirurgico e gli onorari medici in conseguenza di malattia o infortunio;
• spese per le visite mediche ambulatoriali, gli accertamenti diagnostici ed esami di laboratorio (purché pertinenti alla malattia o all’ infortunio denunciati) entro il limite di euro 2.500;
• spese per i medicinali prescritti dal medico curante in loco (purché pertinenti alla malattia od infortunio denunciati) entro il limite di euro 2.000;
• spese mediche sostenute a bordo di una nave entro il limite di euro 2.500;
• spese per cure dentarie urgenti, solo a seguito di infortunio, fino a € 200,00 per Assicurato;
• spese di trasporto dal luogo del sinistro fino all’istituto di cura più vicino, fino ad € 20.000.
Resta comunque a carico dell'Assicurato, che dovrà provvedere a pagarle direttamente sul posto, l'eventuale eccedenza ai massimali previsti in polizza e le relative franchigie. Per gli importi superiori a € 1.000,00 l’Assicurato deve richiedere preventiva autorizzazione da parte della Centrale Operativa. Le spese mediche sostenute in Italia per i soli casi di infortuni verificatisi durante il viaggio saranno rimborsate nel limite di € 1.000,00, purché sostenute entro 30 giorni dalla data di rientro. Sono sempre comprese in garanzia le prestazioni Trasporto Sanitario Organizzato di cui all’art. 4.10 e Rientro del Viaggiatore Convalescente di cui all’art. 4.16.
FRANCHIGIA e SCOPERTO: Per ogni sinistro verrà applicata una franchigia assoluta di € 70,00 che rimane a carico dell'Assicurato, tranne nei casi di Ricovero ospedaliero e Day Hospital per i  quali nessuna franchigia verrà applicata.  Per i sinistri con importo superiore ad € 1.000,00 in caso di mancata autorizzazione da parte della Centrale Operativa, verrà applicato, uno scoperto pari al 25%   dell’importo da rimborsare con un minimo di € 70,00. Resta inteso che per gli importi superiori ad € 1.000,00 nessun rimborso sarà dovuto qualora l’Assicurato non fosse in grado di dimostrare l’avvenuto  pagamento delle spese mediche sostenute tramite Bonifico bancario o Carta di credito. ESCLUSIONI E LIMITI: Oltre alle esclusioni previste dalle Norme comuni alle garanzie sono escluse le spese per cure fisioterapiche, infermieristiche, termali, dimagranti e per l'eliminazione di difetti fisici congeniti; le spese relative ad occhiali, lenti a contatto, protesi ed apparecchi terapeutici e quelle relative ad interventi o applicazioni di natura estetica. L’ assicurazione non è operante per le spese sostenute per le interruzioni volontarie di gravidanza nonché per le prestazioni e le terapie  relative alla fecondità e/o sterilità e/o impotenza.  Sono inoltre escluse le spese nel caso l'Assicurato non abbia denunciato alla Centrale Operativa l'avvenuto ricovero (compreso il Day Hospital) o prestazione di  pronto soccorso;  Qualora l’Assicurato intendesse avvalersi di strutture ospedaliere/medici che non fanno parte della Rete Convenzionata dell’Impresa l’esborso massimo di Nobis  Compagnia di Assicurazioni S.p.A. non potrà superare l’importo di € 300.000,00 fermo restando il limite del massimale indicato in polizza.  In Italia, qualora l’Assicurato si avvalga del Servizio Sanitario Nazionale la garanzia varrà per le eventuali spese o eccedenze di spese rimaste a carico  dell’Assicurato. La garanzia Spese Mediche è operante per un periodo non superiore a 110 giorni complessivi di degenza ospedaliera.  Resta inteso che al verificarsi di una delle fattispecie previste nel quarto e nel quinto capoverso dell’art. 4.28, nessuna ulteriore richiesta relativa alle spese  mediche sarà presa in carico dall’Impresa.

Capitolo 2_DIARIA DA RICOVERO A SEGUITO INFEZIONE COVID-19
La presente copertura è valida a seguito di infezione da COVID-19, a condizione che la diagnosi avvenga durante lo svolgimento del viaggio e che  l’infezione comporti un conseguente ricovero in Istituto di Cura.
Oggetto dell’assicurazione: A norma e nei termini delle Condizioni di Assicurazione, l’Impresa accorda una indennità forfettaria per ogni giorno di ricovero presso un Istituto di cura disposto quale conseguenza diretta ed esclusiva del contagio da COVID-19 (c.d. Coronavirus) patito dall’Assicurato, indipendentemente dalle spese sostenute, nella misura della prestazione di seguito indicata:
Prestazione: L’Impresa, qualora il ricovero dell’Assicurato si protragga per un numero di giorni superiore a 5, riconosce per ogni successivo giorno di degenza (i.e. a partire dal sesto giorno di ricovero) un importo pari a euro 100,00 per un numero massimo di giorni pari a 10 (Importo massimo pari ad € 1.000).

Capitolo 3_INDENNITÀ DA CONVALESCENZA A SEGUITO INFEZIONE COVID-19
L’Impresa riconosce all’Assicurato una indennità da convalescenza fissa e predeterminata pari a € 1.500,00 al momento della dimissione dell’Assicurato stesso dall’istituto di cura ove era ricoverato a seguito dell’infezione da COVID-19. La presente prestazione opererà unicamente qualora l’Assicurato, nel corso della predetta degenza, sia stato ricoverato in un reparto di terapia intensiva, così come risultante dalla cartella clinica che dovrà essere prodotta in forma integrale al momento della denuncia del sinistro.

Capitolo 4_ASSISTENZA SANITARIA ALLA PERSONA 
- Consulenza medica telefonica
- Invio di un medico/pediatra in Italia in casi di urgenza
- Segnalazione di un medico all'estero
- Monitoraggio del ricovero ospedaliero
- Second Opinion per Infezione Covid-19
- Informazioni numero di Emergenza per Infezione Covid-19
- Trasporto sanitario organizzato
- Rientro dei familiari o del compagno di viaggio
- Trasporto della salma
- Viaggio di un familiare in caso di ospedalizzazione (fino a € 100 al giorno, per max 10gg)
- Assistenza ai minori
- Rientro del viaggiatore convalescente
- Presa in carico dei costi di Trasferimento Familiare (in caso di ospedalizzazione, max € 300)
- Prolungamento del soggiorno (fino a € 100 al giorno, per max 10gg)
- Invio urgente di medicinali all'estero
- Interprete a disposizione all’estero (max € 1.000)
- Anticipo spese di prima necessità (max € 8.000)
- Rimborso spese telefoniche (max €100)
- Rientro anticipato
- Spese di soccorso ricerca e di recupero (max 
€ 1.500 per persona)
- Anticipo cauzione penale (max € 25.000)
- Blocco e sostituzione delle carte di debito
- Attivazione servizio streaming per Ricovero Ospedaliero (vedi condizioni)
GARANZIE ESTESE per ATTI DI TERRORISMO e PANDEMIA COVID-19

Capitolo 5_BAGAGLIO 
L’ Impresa garantisce nei limiti dei massimali per Assicurato indicati nella scheda di polizza.
L’ Impresa garantisce entro i massimali indicati nella scheda di polizza:
• il bagaglio dell'Assicurato contro i rischi di incendio, furto, scippo, rapina nonché smarrimento ed avarie, e mancata riconsegna da parte del vettore.
• entro i predetti massimali, ma comunque con il limite di € 300 a persona, il rimborso delle spese per rifacimento/duplicazione del passaporto, della carta d'identità e della patente di guida, il rimborso delle spese documentate per l'acquisto di indumenti di prima necessità a seguito di furto totale del bagaglio o di consegna da parte del vettore dopo più di 12h dall'arrivo a destinazione

Capitolo 6.2 _ ANNULLAMENTO VIAGGIO ALL RISK
L’Impresa indennizzerà, in base alle condizioni della presente polizza, l’Assicurato ed un solo compagno di viaggio purché assicurato ed iscritto allo stesso viaggio, il corrispettivo di recesso derivante dall’annullamento dei servizi turistici, determinato ai sensi delle Condizioni Generali di contratto, che sia conseguenza di circostanze imprevedibili al momento della prenotazione del viaggio o dei servizi turistici determinate da:
• Qualsiasi evento non prevedibile, oggettivamente documentabile, indipendente dalla volontà dell’Assicurato e di gravità tale da impedire  all’Assicurato la possibilità ad intraprendere il viaggio
• Dalla oggettiva e indifferibile necessità di prestare assistenza ai suoi familiari malati o infortunati. In caso di sinistro che coinvolga più Assicurati iscritti allo stesso viaggio, l’Impresa rimborserà tutti i familiari aventi diritto e uno solo dei compagni di viaggio alla condizione che anch’essi siano assicurati.
√ Si intende incluso in garanzia l’impossibilità di intraprendere il viaggio a seguito di conclamata infezione da Covid-19 dell’Assicurato o dei suoi familiari.
√ Si intendono incluse in garanzia anche le Carenze scolastiche, bocciatura o debito formativo, per le quali lo studente è obbligato a frequentare corsi di recupero concomitanti con la vacanza studio prenotata
√ Si intendono incluse in garanzia anche le cancellazioni da parte degli Assicurati dovute ad atti terroristici
avvenuti successivamente alla sottoscrizione del contratto di assicurazione e nei 30 giorni che precedono la data di partenza del viaggio, a condizione che tali atti avvengano comunque nel raggio di 100 km dal luogo dove era previsto il soggiorno risultante dalla prenotazione del viaggio assicurato o dall’Aeroporto di destinazione unicamente in caso di acquisto del solo biglietto aereo (c.d. formula “Solo Volo”).

MASSIMALE : L'assicurazione è prestata fino al massimale pari ad € 25.000 a persona con il limite di € 50.000 per evento (i.e. fatto che colpisce una o più persone collegate oggettivamente dall’acquisto dello stesso viaggio prenotato). Si intendono inclusi, sempreché siano stati inseriti nel costo complessivo del viaggio assicurato, i costi di gestione pratica, gli adeguamenti carburante già previsti alla data di emissione della  polizza (purché risultanti dall’estratto conto di prenotazione) e il costo dei visti. Sono sempre escluse le tasse aeroportuali qualora siano rimborsabili.
FRANCHIGIE : Gli indennizzi avverranno previa deduzione del seguente scoperto:
➢ 15% da calcolarsi sulla penale applicata nei casi in cui la penale sia pari o superiore al 90%;
➢ 10% da calcolarsi sulla penale applicata per tutti gli altri casi.
➢ 20% da calcolarsi sulla penale applicata con un minimo di € 50,00 per tutti i casi d’infezione da Covid 19.
➢ Lo scoperto non verrà applicato nei casi di Decesso o ricovero ospedaliero

Capitolo 10_RIPROTEZIONE VIAGGIO 
L’Impresa rimborserà all’Assicurato il 50%, entro il limite indicato nella Scheda di polizza, degli eventuali maggiori costi sostenuti per acquistare nuovi titoli di viaggio (biglietteria aerea, marittima o ferroviaria), in sostituzione di quelli non utilizzabili per ritardato arrivo dell’Assicurato sul luogo di partenza determinato da una delle cause o eventi imprevedibili indicati all’art. 6.1 – Oggetto dell’Assicurazione della garanzia Annullamento Viaggio e sempreché i titoli di viaggio acquistati vengano utilizzati per usufruire dei servizi precedentemente prenotati.

Capitolo 11_INFORTUNI
L’Impresa pagherà gli indennizzi corrispondenti al massimale assicurato pari ad € 100.000,00 qualora l'Assicurato subisca, durante il periodo di validità della garanzia, danni derivanti dalle conseguenze dirette, esclusive ed oggettivamente constatabili dell'infortunio e che entro un anno provochino: MORTE o INVALIDITÀ PERMANENTE.

Capitolo 12_TUTELA LEGALE 
L’Impresa assume a proprio carico, nei limiti del massimale indicato nella scheda di polizza e delle condizioni previste nella presente polizza, l’onere dell’assistenza stragiudiziale e giudiziale a seguito di un sinistro rientrante nella copertura assicurativa. L’assicurazione è pertanto prestata per le spese, competenze ed onorari dei professionisti liberamente scelti dall’Assicurato per i casi descritti nelle condizioni di polizza.

Capitolo 13_RESPONSABILITA’ CIVILE
L’Impresa terrà indenne l'Assicurato, per le somme che lo stesso dovrà corrispondere, quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), per i danni involontariamente cagionati a terzi quali morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentalmente verificatosi in relazione alla sua partecipazione al viaggio e/o soggiorno. L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere. La garanzia è operante fino a concorrenza del massimale per evento e per Assicurato pari ad € 50.000,00. In ogni caso resta a carico dell'Assicurato una franchigia fissa di €  250,00 per sinistro.

Capitolo 16 _ INTERRUZIONE VIAGGIO A SEGUITO DI QUARANTENA
Qualora a seguito di un provvedimento di fermo dell’Assicurato disposto dalle Autorità competenti per motivi sanitari (o per motivi amministrativi conseguenti a motivi sanitari, per es. inerenti i diritti formali di ingresso o transito),  inclusa l’eventuale quarantena, l’Assicurato sia impossibilitato a usufruire, in tutto o in parte, dei servizi relativi al viaggio prenotato, l’Impresa rimborsa all’Assicurato quanto segue:
• Le penali addebitate per servizi a terra prenotati e non usufruiti entro il limite di € 1.500 per Assicurato;
I costi relativi alla modifica o al rifacimento della biglietteria (titoli di trasporto) originariamente acquistati al fine di far ritorno alla propria residenza, fino al massimo di € 1.000 per Assicurato e al netto di eventuali rimborsi ricevuti dal vettore;
Le eventuali spese alberghiere/di soggiorno a carico dell’Assicurato per il periodo di quarantena entro il limite di € 100 al giorno per un massimo di 14 giorni, qualora detta quarantena non possa svolgersi al domicilio dell’Assicurato.
•  In caso di Assicurato minorenne soggetto a quarantena, la Centrale Operativa organizzerà e l’Impresa prenderà in carico anche il viaggio A/R (aereo classe turistica o treno 1° classe),  entro il limite di € 1.000, per una persona designata dall'Assicurato per recarsi nella località di soggiorno dell’Assicurato in quarantena.  Questa prestazione aggiuntiva verrà fornita unicamente qualora non sia già presente in loco un altro familiare maggiorenne.
 

Capitolo 18_ PERDITA DEL VOLO IN CONNESSIONE
L’Impresa rimborserà all’Assicurato entro il massimale indicato nella scheda di polizza, le spese di acquisto di un biglietto di ritorno oppure le spese per l’acquisto di un nuovo biglietto che gli permetta di raggiungere la destinazione finale del viaggio, nel caso di perdita della connessione con il volo successivo al primo previsto dal biglietto, per una delle seguenti cause:
• Ritardi, Diniego all’imbarco, cancellazione all’ultimo momento sul primo volo (oppure nei successivi voli di  connessione), dovuto a  cause imprevedibili (problemi tecnici all’aeromobile o a condizioni meteorologiche avverse incompatibili con l’esecuzione del volo o a decisioni prese dalle Autorità aeronautiche sul traffico aereo)
• Perdita o smarrimento del bagaglio da parte del vettore aereo, regolarmente registrato, verificatesi durante il primo volo che impedisca all’Assicurato di potersi imbarcare sul successivo volo in connessione.  Le garanzie sono operanti esclusivamente nel caso di perdita di connessione di voli nei quali le compagnie aeree che operino su uno e l’altro volo non siano le  stesse, né appartengano alla medesima alleanza aerea. 


 
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