Con la sentenza 17/04/2018 n. C-195/17 la Corte di Giustizia Europea ha stabilito che lo sciopero non necessariamente esonera dall’obbligo di corrispondere la compensazione, ma occorre valutare, caso per caso.

Ai sensi della normativa europea in materia di trasporto aereo - Regolamento 261/2004 – qualora sussistano circostanze eccezionali, la compagnia aerea è esentata dal corrispondere la compensazione pecuniaria - da 250 a 600 euro, a seconda della lunghezza della tratta - ai passeggeri che hanno subito la cancellazione del volo o un ritardo superiore alle tre ore.

Per circostanze eccezionali s’intendono quegli eventi estranei al normale esercizio dell’attività della compagnia aerea e che sfuggono al suo effettivo controllo.
Lo sciopero è sempre stato considerato una circostanza eccezionale e sino ad oggi, sulla base di tale consolidata interpretazione, quando il volo veniva cancellato a causa di uno sciopero, anche se proclamato dai dipendenti della compagnia aerea che avrebbe dovuto operare il volo, i passeggeri non avevano diritto alla compensazione pecuniaria, ma la giurisprudenza ha recentemente intrapreso un orientamento diverso.

La sentenza

Con la sentenza 17/04/2018 n. C-195/17, infatti, la Corte di Giustizia Europea ha stabilito che lo sciopero non necessariamente esonera dall’obbligo di corrispondere la compensazione, ma occorre valutare, caso per caso, se l’evento afferisca realmente all’ordinario esercizio dell’attività della compagnia e se rientri davvero nel suo ambito di controllo. Solo qualora non sussistano tali due condizioni, le circostanze possono definirsi eccezionali e la compagnia può legittimamente negare la compensazione ai passeggeri.

Il caso

Nel caso di specie, i voli della compagnia aerea tedesca Tui Fly erano stati cancellati a causa delle assenze in massa del personale, che si era messo in malattia dopo aver appreso che l’azienda avrebbe subito un piano di ristrutturazione. I primi giorni di ottobre 2016 sono stati un calvario per i viaggiatori: l’89% dei piloti e il 62% dell’equipaggio in cabina erano assenti e la loro assenza ha prodotto pesanti ripercussioni, causando ritardi e cancellazioni.
Tale evento rientra nella corrente definizione di “sciopero selvaggio”, trattandosi di una manifestazione non organizzata dai sindacati e riconducibile ad un assenteismo generalizzato tra tutti i dipendenti.

Lo sciopero selvaggio

Secondo la Corte, lo “sciopero selvaggio” dei dipendenti è la diretta conseguenza di una decisione della compagnia e, per ciò stesso, non può essere ritenuto una circostanza che sfugge al suo effettivo controllo. Le ristrutturazioni rientrano nell’ordinaria gestione aziendale e possono ragionevolmente causare conflitti con il personale dipendente, che la compagnia aerea si può, dunque, trovare a fronteggiare. Per la Corte, tutto ciò afferisce al normale esercizio dell’attività della compagnia e non sfugge affatto al suo controllo, traendo anzi origine da una ben precisa decisione aziendale.

Testualmente, la Corte ha stabilito che “(…) l’assenza spontanea di una parte significativa del personale di volo («sciopero selvaggio»), come quella di cui trattasi nei procedimenti principali, che trae origine dall’annuncio a sorpresa da parte di un vettore aereo operativo di una ristrutturazione dell’impresa, a seguito di un appello diffuso non dai rappresentanti dei dipendenti dell’impresa, bensì spontaneamente dai dipendenti stessi, i quali si sono messi in congedo di malattia, non rientra nella nozione di «circostanze eccezionali»(…)” ai sensi dell’art. 5 del Reg 261/2004 citato.

Tale sentenza ha sicuramente dato una svolta alla giurisprudenza del settore, dando ai passeggeri la possibilità di ottenere la compensazione pecuniaria in molti casi in cui, in precedenza, veniva negata di default.