Con questa forma di copertura l’assicuratore si impegna ad indennizzare
il valore a nuovo al momento del sinistro delle cose danneggiate,
escludendo dalla liquidazione del danno la detrazione per degrado (tale
clausola deroga agli art. 1905 e 1908 C.C. che limitano l’indennizzo al
valore reale delle cose al momento del sinistro).
L’assicurazione del
valore a nuovo è stata assoggettata ad alcune limitazioni da parte
degli assicuratori per alcune componenti soggettive del rischio:
- obbligo di riacquistare il bene perduto entro un certo tempo dal sinistro;
- limitazione dell’esborso massimo dell’assicurazione per la copertura “valore a nuovo” ad un importo non superiore al doppio del valore del bene stimato all’epoca del sinistro;
- delimitazione dell’assicurazione “valore a nuovo” ai soli beni dell’assicurato in stato di attività.