Con questa forma di copertura l’assicuratore si impegna ad indennizzare il valore a nuovo al momento del sinistro delle cose danneggiate, escludendo dalla liquidazione del danno la detrazione per degrado (tale clausola deroga agli art. 1905 e 1908 C.C. che limitano l’indennizzo al valore reale delle cose al momento del sinistro).
L’assicurazione del valore a nuovo è stata assoggettata ad alcune limitazioni da parte degli assicuratori per alcune componenti soggettive del rischio:

  1. obbligo di riacquistare il bene perduto entro un certo tempo dal sinistro;
  2. limitazione dell’esborso massimo dell’assicurazione per la copertura “valore a nuovo” ad un importo non superiore al doppio del valore del bene stimato all’epoca del sinistro;
  3. delimitazione dell’assicurazione “valore a nuovo” ai soli beni dell’assicurato in stato di attività.
Anche l’assicurazione “valore a nuovo” è soggetta alla regola proporzionale.